L’IVA su un sinistro assicurativo: è Dovuta Anche Senza Fattura?
Quando si verifica un sinistro assicurativo, che sia un incidente stradale, un danno a un immobile o qualsiasi altro evento coperto da una polizza, sorgono spesso dubbi su come venga gestito il rimborso IVA da parte dell’assicurazione. Una delle domande più frequenti riguarda l’IVA sui lavori di riparazione: è dovuta anche se non viene emessa una fattura? La risposta, che sorprenderà molti, è sì: l’IVA va riconosciuta anche in assenza di fattura.

Il principio del danno emergente e l’IVA
Nel diritto assicurativo, il risarcimento del danno si basa sul principio del ristoro integrale del pregiudizio subito. Questo significa che il danneggiato ha diritto a ricevere una somma che gli consenta di tornare, per quanto possibile, alla situazione precedente al sinistro.
L’IVA, anche se non ancora sostenuta o documentata, rappresenta un costo reale che il danneggiato dovrà affrontare nel momento in cui procederà alla riparazione del danno. Escludere l’IVA dal risarcimento solo perché non è ancora stata emessa una fattura penalizzerebbe il danneggiato e ridurrebbe l’efficacia del risarcimento.
Cosa dice la giurisprudenza?
La giurisprudenza italiana, in più occasioni (sentenza n. 26907 del 16 ottobre 2024), ha stabilito che:
“In caso di risarcimento per danni materiali, l’IVA va inclusa anche se non è stata emessa alcuna fattura.”
Ciò significa che il quantum del danno viene calcolato comprensivo dell’IVA, perché quest’ultima è parte integrante del costo necessario alla riparazione o alla sostituzione del bene danneggiato.

Caso pratico
Facciamo un esempio concreto: un assicurato subisce un sinistro. Il perito dell’assicurazione stima un danno di 2.000 euro + IVA al 22%, quindi 2.440 euro in totale. Anche se il danneggiato decide di non riparare subito il danno e non presenta alcuna fattura, l’assicurazione dovrà comunque liquidare l’importo comprensivo di IVA.
Questo perché il danno potenziale è reale e va rimborsato nella sua interezza, al netto solo delle eventuali franchigie previste dal contratto.
Attenzione al regime fiscale del danneggiato
C’è una sola eccezione importante: se il danneggiato è un soggetto IVA che ha diritto alla detrazione dell’imposta, allora l’IVA non va risarcita. In questo caso, infatti, l’IVA non rappresenta un vero costo per il danneggiato, ma un credito verso l’erario.

Conclusione: l’IVA è parte integrante del danno
In sintesi, in caso di sinistro:
- L’IVA deve essere riconosciuta nel risarcimento anche senza presentazione di fattura;
- Questo principio tutela il danneggiato e garantisce un risarcimento pieno e corretto;
- Solo se il danneggiato può detrarre l’IVA, questa non viene rimborsata.
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